Smart working: ecco le novità in arrivo dal Governo

Accordo per tutelare i lavoratori in smart working

Lo smart working è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro. Per questo il Ministero del Lavoro e le parti sociali hanno voluto raggiungere un accordo sul Protocollo Nazionale. Ciò al fine di disciplinare i nuovi problemi che questa modalità organizzativa del lavoro pone. I punti chiave del Protocollo riguardano l’adesione allo smart wiorking. Per l’appuntola modalità di svolgimento e i mezzi. Salute, sicurezza, malattie professionali e diritto. Ecco tutte le novità in arrivo dal Governo.

Accordo individuale tra le novità in arrivo

Tra le novità in arrivo c’è l’adesione allo smart working su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale.
Si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo. Bisogna prevedere, tra le cose:
– la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
– l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
– i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
– gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali

-gli strumenti di lavoro;
-i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
-le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

-l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità smart working

– le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Inoltre in presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

 

Tempi di disconnessione

L’attività lavorativa svolta in smart working si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.

La prestazione in smart working può comunque individuare la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione.

Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

 

Luogo e strumenti di lavoro


Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in smart working purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.

 

Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali, le novità in arrivo

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, tra le novità in arrivo vediamo che il Protocollo stabilisce che la prestazione di deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.

Peraltro, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili

Ciascun lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi. Inoltre si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro smart per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità.

Formazione
infine, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.

 

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